Importanti novità in arrivo per gli insegnanti con il decreto sicurezza bis, convertito con modifiche dalla legge n. 77/2019 e in vigore dal 10 agosto scorso: le novità riguardano, in particolare, l’inasprimento delle pene per chi non rispetta i pubblici ufficiali. Molto spesso, il cittadino italiano, quando sente parlare di ‘pubblico ufficiale’ rivolge il proprio pensiero alle Forze dell’Ordine ma molti italiani forse non sanno che gli insegnanti scolastici sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti e come tali devono essere rispettati. Purtroppo, ultimamente, i docenti (specialmente i professori delle secondarie superiori ma non solo) sono costretti a subire minacce, persino atti di violenza nei loro confronti. Il rispetto nei loro confronti da parte degli alunni e dei genitori si fa sempre più desiderare.

Che cosa dice, dunque, la nuova normativa del decreto sicurezza bis?

Scuola, decreto sicurezza bis: le novità contro chi offende i docenti

Innanzitutto, l’obiettivo è quello di tutelare maggiormente l’attività del pubblico ufficiale, considerato troppo spesso un ‘nemico’ dei cittadini solo per il fatto che, per lavoro, è costretto a garantire il rispetto delle regole.
La prima novità riguarda l’introduzione della circostanza aggravante che comporta un conseguente aumento di pena, introdotta nell’art. 339 del codice penale per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale); resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 codice penale); violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 codice penale) se queste condotte criminose vengono poste in essere durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Il decreto sicurezza bis inasprisce le pene riguardanti l’oltraggio a pubblico ufficiale. Il nuovo comma 1 dell’articolo 341 bis recita quanto segue: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni e’ punito con la reclusione fino a tre anni.”
Uno degli aspetti che sollevato parecchie discussioni è quello riguardante l’esclusione della particolare tenuità del fatto (causa di non punibilità) per i delitti di violenza o minaccia (art. 336 c.p.), di resistenza (art. 337 c.p.) e di oltraggio (art. 341-bis c.p.) commessi ai danni di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Quando si configura oggi il reato di oltraggio ad un pubblico ufficiale?

Sono previsti i seguenti casi:

  • l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale avviene in presenza di più persone;
  • la condotta offensiva si realizza in un luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • l’insulto raggiunge il pubblico ufficiale nel momento sta compiendo un atto d’ufficio e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.