Permessi retribuiti Legge 104/92: a chi spettano e a chi no, istruzioni Inps

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A chi spettano i permessi retribuiti con la Legge 104/92? E soprattutto, cosa spetta? Il sito Inps ha dedicato una sezione intera alle istruzioni su chi può ussufruire dei privilegi di questa normativa. Nel dettaglio, in questo articolo vediamo a chi spettano e chi no, e cosa spetta.

A chi spettano i permessi della Legge 104/92

I permessi retribuiti della Legge 104/92, come specifica l’INPS, spettano ai lavoratori dipendenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • sono disabili in situazione di gravità;
  • sono genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • sono il coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

A chi non spettano

Sono esclusi dai permessi per la Legge 104 i seguenti soggetti:

  • lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
  • addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
  • lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
  • lavoratori autonomi
  • lavoratori parasubordinati

I permessi della legge 104, quali sono?

Vediamo adesso quali sono i permessi retribuiti della Legge 104/92:

Lavoratori disabili in situazione di gravità

Possono usufruire in alternativa di:

  • riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

Genitori, anche affidatari o adottivi, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni

Possono usufruire in alternativa di:

  • tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento è valido dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.

Genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i 3 e i 12 anni di vita e genitori affidatari o adottivi di figli disabili in situazione di gravità che hanno compiuto i 3 anni di età ed entro 12 anni dall’ ingresso in famiglia del minore

Possono usufruire in alternativa di:

  • tre giorni di permesso mensili , anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale come sopra descritto

Genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni di età e genitori affidatari o adottivi di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore

Possono usufruire di:

  • tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.

Genitori, coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti e affini della persona disabile in situazione di gravità

A questi spettano:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

ESTENSIONE DEL  DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE

Il diritto ai 3 gg di permesso mensile può essere esteso pure a parenti e affini di terzo grado della persona disabile in situazione di gravità se:

  1. i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona in situazione di disabilità grave ha compiuto i 65 anni di eta;
  2. oppure, sono affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010);
  3. La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati – coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), genitore – si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

L’espressione “mancanti” va intesa sia come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), che come ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

Per patologie invalidanti, si prendono a riferimento solo quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale  n. 278 del 21 luglio 2000.

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 16866/2007): se i permessi giornalieri sono utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore, opera un limite orario mensile uguale a

=orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali x 3 .

Legge 104, esclusività ai fini della precedenza: cosa dice la normativa?

Istruzioni INPS

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