Dopo aver compreso a chi spettano i permessi retribuiti con la legge 104/92, vediamo quali sono i requisiti da soddisfare e quanto spetta, in base alle istruzioni Inps presenti sul sito ufficiale.

Requisiti per usufruire dei permesse della legge 104

I requisiti per usufruire dei permessi della legge 104/92 sono:

  • essere lavoratore dipendente (anche part time) e assicurato per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
  •  la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
  •  la persona in situazione di disabilità grave NON deve essere ricoverata a tempo pieno (vedi dettagli).

– Chi usufruisce dei permessi per assistere un famigliare in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011).

I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. E’ fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di  benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici è alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Legge 104, esclusività ai fini della precedenza: cosa dice la normativa?

Quanto spetta?

Quanto spetta per i permessi retribuiti con la Legge 104?

  • L’indennizzo dei permessi fruiti a giorni (Circ. 80/95 par. 4) e a ore (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) si basano sulla retribuzione effettivamente corrisposta;
  • quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al 12° anno di vita del bambino sono indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare ANF (circ. 199/1997). Per la tredicesima e altri dettagli, potete consultare i nostri precedenti articoli.