Sulla mobilità dei docenti e sui casi nei quali è possibile ottenere il trasferimento interprovinciale giunge una pronuncia importante della giustizia ordinaria. La Sezione Lavoro del Tribunale di Cosenza si è pronunciata dietro un ricorso con procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Il caso è stato reso noto dallo stesso legale che ha promosso l’azione avvocato Maurizio Feraudo di Acri (Cs), così come compare sulla testata Tecnica della Scuola.

Altri casi in cui è possibile chiedere il trasferimento

La mobilità interprovinciale può essere concessa al personale docente anche non necessariamente disabile. Essa interviene quando il richiedente necessita di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie, espressamente contemplata nell’art. 13 (sistema delle precedenze) punto III) n. 2) del CCNI sottoscritto il 6/3/2019 per gli anni relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Pertanto è illegittima la condotta del Miur che limita detta concessione solo nel caso in cui il richiedente debba sottoporsi a cure chemioterapiche. L’ordinanza fa chiarezza sul significato di “gravi patologie” le quali – sostiene il Tribunale – non possono ritenersi limitate solo a quella richiamata a titolo esemplificativo nel testo del CCNI.

Requisito

Ai fini del riconoscimento del diritto in oggetto occorre che essa sia indicata nella domanda come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune ove lo stesso deve sottoporsi alle cure, cosi come previsto dal richiamato contratto integrativo. Il Tribunale non ha mancato di sottolineare come “la norma pattizia” contenuta nell’art. 13 del richiamato CCNI si “chiarissima nel riconoscere un diritto di precedenza anche a chi non sia stato riconosciuto come portatore di handicap grave, a condizione, appunto, che il lavoratore sia affetto da patologie che richiedono particolari cure a carattere continuativo, con facoltà di ottenere il trasferimento presso istituzioni scolastiche (all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura), da indicare nella domanda come prima preferenza”.