Legge 104 e cumulabilità dei permessi: istruzioni INPS

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C’è compatibilità fra permessi della legge 104, ovvero prolungamento del congedo parentale, riposi orari giornalieri e permessi mensili? Cosa spiegano le istruzioni INPS in proposito? A chi spettano e a chi no?

Cumulabilità dei permessi e legge 104

Le istruzioni INPS spiegano nella pagina dedicata ai permessi della legge 104: “Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).

  • E’ compatibile la fruizione dei permessi orari ex legge n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a  3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio. Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.
  • I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell’art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992.
  • Permane l’impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine (msg. n. 22912/2007).
  • E’ possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi ai sensi dell’art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992, a condizione che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008).
  • La fruizione dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (circolare n. 155/2010).
  • Il lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore. Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di permesso di cui al comma 3, art. 33, della medesima legge . Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate (msg. 24705/2011).
  • Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6 – circ. n. 53/2008).

Pluralità dei soggetti disabili

Qualora si assistano più soggetti disabili, il lavoratore ha la possibilità di cumulare più permessi solo a condizione che il familiare da assistere sia:

  1. il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016)
  2. un parente o un affine entro il 1° grado o entro il 2°grado, qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona disabile in situazione di gravità, abbiano compiuto i 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti (circ. n. 32/2012).

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