Permessi retribuiti per motivi personali e familiari: normativa per la scuola
Permessi retribuiti per motivi personali e familiari: normativa per la scuola

I permessi retribuiti per motivi personali e familiari spettano a tutto il personale scolastico: docenti di ruolo e supplenti e personale ATA. Cosa dice la normativa? L’ARAN ha pubblicato una guida che definisce quanto stabilito dalla legge.

Normativa sui permessi retribuiti per motivi personali e familiari

La normtiva di riferimento per i permessi retribuiti per motivi personali e familiari si trova nell’art. 15 del CCNL del 29 novembre 2007, dove è previsto che il dipendente, docente o ATA che sia, ha diritto a domanda a 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione. Nella documentazione va fornita una motivazione, personale o familiare, che giustifichi il permesso. Ma i motivi addotti dal lavoratore, non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. E’ semplicemente previsto che tali permessi siano fruiti “per motivi personali e familiari”, consentendo al lavoratore di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare, ritenute più opportune, per utilizzarli.

A quanti permessi si ha diritto?

La disciplina dei permessi retribuiti per motivi familiari o personali individua l’ammontare di permessi (3 giorni) di cui ciascun dipendente può usufruire nel corso di un anno scolastico, ma non contiene disposizioni sulla maturazione degli stessi. Quindi, in assenza di una espressa previsione, si ritiene che il beneficio non sia correlato al servizio prestato, ma possa essere riconosciuto indipendentemente dalla prestazione lavorativa resa nell’anno scolastico di riferimento.

Al personale assunto a tempo determinato si applicano gli stessi istituti contrattuali previsti per quello assunto a tempo indeterminato. E’, pertanto, possibile la fruizione dei giorni di permesso di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, sempre che ricorrano i due presupposti richiesti:

  1. il non aver usufruito nell’anno scolastico dei permessi di cui trattasi;
  2. l’esistenza delle necessità personali o familiari in base alle quali viene effettuata la richiesta.

Docenti di ruolo: 3 giorni o 9?

L’ARAN, inoltre, ha precisato (n. 17637 del 18/12/2014) che: ‘Se i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come ‘permessi personali o familiari’ … ‘tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti’.
Quindi, qualora il docente di ruolo esaurisca i primi 3 giorni di permesso, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni: in totale 9. Approfondimenti sulla testimonianza personale.