Arruva una nuova sentenza sulla reiterazione delle supplenze, ma questa volta si parla di supplenze al 30 giugno: anche questa situazione è definita un abuso. A stabilirlo è il Tribunale di Avezzano con la Sentenza n. 213/2019 dell’08 settembre 2019. Il Giudice, dr. Antonio Stanislao Fiduccia, ha scelto di accogliere la richiesta di risarcimento di un dipendente ATA, per la reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi.

Sentenza abuso contratti di supplenza: la svolta

A rendere particolare questa sentenza sull’abuso di contratti a termine, a cui spesso sono sottoposti i supplenti, è la circostanza: le supplenze terminavano il 30 giugno e non il 31 agosto. Il Miur si era opposto proprio per questo, e anche perché si trattava di un lavoratore ATA.

Ma il Giudice, ha stabilito che il dato della scadenza temporale dell’incarico non è decisivo ai fini della qualificazione dell’incarico come supplenza su organico di diritto o di supplenza su organico di fatto” e che “il lavoratore può vincere la presunzione sulle ragioni obiettive sottese alle supplenze di cui ai commi 2 e 3, art. 4, legge n. 124/1999, ove alleghi e provi che, ‘nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato dal legislatore al Ministero“.

Ha poi aggiunto che ” il ricorrente ha, sin dal ricorso introduttivo, allegato la natura degli incarichi ricevuti negli anni dall’Amministrazione scolastica come supplenze su posti ‘vacanti e disponibili”.

Sentenza ‘innovativa’

L’avvocato Salvatore Braghini ha espresso soddisfazione per una sentenza ‘innovativa’, in quanto viene finalmente smontata l’idea che per i contratti di supplenza al 30 giugno, la ripetizione negli anni è legittima.