Personale ATA: pulizia alunni disabili spetta ai collaboratori scolastici

L‘assistenza igienica ai disabili, come il cambio del pannolino, a chi spetta? E’ vero che il compito è del collaboratore scolastico? L’argomento è ancora molto dibattuto, perché diversi sono i pareri sulla questione. Ciò che conta, però, è quello che stabilisce la Legge. Vediamo di ripassare quindi la normativa e le indicazioni in proposito.

Personale ATA e disabili: cosa dice il CCNL

L’Area A dal CCNL (Scuola 2006-2009) definisce le mansioni del collaboratore scolastico:

“Esegue…attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.

A tal proposito è pure utile consultare la nota MIUR Prot. n.3390/2001.

Cosa dicono le sentenze

A trattare la questione c’è stata anche la Corte di Cassazione, che ha stabilito che i collaboratori scolastici non possono rifiutarsi di cambiare un pannolino ad un bimbo che presenta determinati problemi. La pena per chi si rifiuta di farlo, è la condanna al risarcimento dei danni cagionati al bimbo disabile.