Tra i diplomati magistrali è di nuovo allarme per l’ultima sentenza di merito negativa emessa dal Tar Lazio che ha negato l’ inserimento nelle Gae ad alcuni ricorrenti condannandoli alle spese processuali per l’importo di €10,000.00. Immediato è partito il tam tam mediatico tra gli interessati che attendono ancora la discussione delle proprie cause. Data la complessità della situazione sarà bene fare alcune precisazioni che riguardano le conseguenze per i diplomati magistrali in generale.

Motivi del rigetto

Con un post su Facebook l’ avvocato Walter Miceli è intervenuto spiegando i motivi che hanno indotto i giudici del Tar Lazio a respingere il nuovo ricorso. Si trattava dell’impugnazione dell’ultimo decreto di aggiornamento delle Gae emanato con il d.m. 374/2019.

L’allarme tra i diplomati magistrali è scattato nel punto in cui la sentenza recitava che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi idoneo all’insegnamento.

In verità non è il titolo abilitante ad essere in discussione, concetto ribadito più volte nelle diverse sentenze del Consiglio di Stato. Ciò che ha determinato il respingimento, con la conseguente condanna alle spese per i ricorrenti, è stata l’assenza di elementi di novità del ricorso dopo le 2 plenarie.

Conseguenze per tutti gli altri

Stabilito che un ricorso deve essere supportato da validi motivi, per evitare che venga respinto con le conseguenze appena descritte, appare opportuno precisare che questi effetti sono limitati esclusivamente ai soggetti che hanno proposto la nuova azione al TAR. Tutti gli altri diplomati magistrali non hanno nulla da temere in quanto non è, come qualcuno ha frettolosamente detto, ingenerando il panico nei gruppi Facebook, un cambiamento di orientamento che possa essere esteso a tutti gli altri ricorsi ancora pendenti.

Oltre a tutto, questa sentenza potrà ancora essere appellata in Consiglio di Stato per essere riformata. Uno degli errori più frequenti in cui sì casca è quello di pensare che gli effetti negativi possono ricadere su tutti. Ogni ricorso proposto dinanzi alla giustizia amministrativa segue un proprio iter processuale che può differire da caso a caso, pur rimanendo dominante l’orientamento già espresso dall’adunanza plenaria sulla questione trattata.

Depennamenti e licenziamenti

L’effetto della sentenza di merito negativa produce il depennamento dalle Gae. L’effetto appena descritto non vale se si tratta del primo ricorso. Chi figurava nelle graduatorie ad esaurimento con riserva ne viene espunto entro sessanta giorni dal pronunciamento. I soggetti colpiti dovranno ripresentare nuovamente la domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto non appena avranno ricevuto la comunicazione da parte dell’amministrazione.

Chi aveva ottenuto il ruolo con la cautelare mantiene ancora la possibilità di impugnare innanzi alla magistratura civile (GDL territorialmente competente), il licenziamento comminato ai docenti in ruolo a tutti gli effetti per l’avvenuto superamento del periodo di prova. Ciò è possibile attraverso la proposizione di un ricorso d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., mediante il quale dovrà essere invocata l’applicazione del “principio comunitario dell’affidamento”, avendo manifestato, l’istituzione scolastica, la piena volontà di assumere il docente definitivamente.