Il regolamento delle supplenze del personale ATA (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) è stabilito ai sensi dell’art.4 della legge 3 maggio 1999 n. 124. Il testo lo abbiamo scaricato direttamente dal sito della FLC CGIL.
Supplenze personale ATA
Supplenze ATA: ricordiamo che per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell’ordine, composta come segue:
- A) Prima Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.
- B) Seconda Fascia, comprende:
- per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali;
- gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatone di cui all’articolo 2 che, negli ultimi ,tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno 30 giorni;
- gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1., che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno 30 giorni.
- C)Terza Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici.
Il regolamento
Potete visualizzare il regolamento qui sotto.
Il regolamento delle supplenza del Personale ATA.