Quali sono le sanzioni previste per il Personale ATA per la mancata accettazione, la mancata assunzione in servizio o l’abbandono delle supplenze? Come per i docenti, le sanzioni non si applicano per “giustificato motivo, documentato.
A chi si applicano le sanzioni?
Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma di una supplenza del Personale ATA, non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto, ma solo al personale totalmente inoccupato. Vogliamo pure definire che si applicano anche a chi è stato nominato da MAD, proprio come per i docenti.
Quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra
Il personale, che non è già in servizio per supplenze sino al termine delle attività didattiche, può risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al 30/6.
Il personale in servizio per supplenza conferita da graduatorie di istituto, può lasciare tale supplenza per accettarne una attribuita da graduatorie permanenti (24 mesi).
L’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Se la supplenza è attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sullo stesso profilo. Se non fosse possibile completare l’orario per incompatibilità organizzative, è consentito lasciare lo spezzone per il posto intero (purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi).
Rinuncia, abbandono o mancata presa di servizio
In caso di rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:
- dalle graduatorie permanenti (24 mesi):non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto;
- da graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni.
Mancata presa di servizio, dopo aver accettato:
- dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto
- dalle graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni
Abbandono di una supplenza:
- dalle graduatorie permanenti (24 mesi):non si possono più ottenere supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
- dalle graduatorie d’istituto e da MAD: non si possono più ottenere supplenze, conferitesia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto e da MAD, per l’anno scolastico in corso (Fonte: FLC CGIL)