Personale Ata
Personale Ata

Per quanto riguarda le supplenze del Personale ATA, la legge impone vincoli e limiti ben precisi. Quando si chiama un supplente per sostituire l’assenza di un lavoratore a tempo indeterminato?

Supplenze Personale ATA: i vincoli e limiti

La FLC CGIL, in un documento datato settembre 2018, spiega quando si chiamano i supplenti per le assenze del personale ATA. La legge di stabilità 2015 aveva stabilito il divieto di sostituzione del personale assente per i profili di:

  • assistenti tecnici: non è mai possibile la sostituzione.
  • assistenti ammnistrativi: è possibile solo nelle scuole che hanno un organico con meno di tre Assistenti amministrativi.
  • collaboratori scolastici: per i primi 7 giorni di assenza.

In deroga all’iniziale divieto imposto, l’art. 1, comma 602 della legge finanziaria 2018 ha previsto che si può procedere con la sostituzione a decorrere dal trentesimo giorno di assenza per i profili di assistente amministrativo e di tecnico. Per i collaboratori scolastici resta il divieto nei primi 7 giorni di assenza, derogato dalla nota Miur2116/15, che prevede la possibilità di sostituirli anche prima dei 7 giorni, qualora il dirigente scolastico valuti che ci siano problemi per l’incolumità e la sicurezza degli alunni o per l’assistenza agli alunni diversamente abili o per altre esigenze improrogabili di carattere organizzativo che potrebbero “compromettere il diritto allo studio costituzionalmente garantito”.

La nota Miur 0073 del 14/04/2016 ha previsto la possibilità di conferire supplenze per tutti i profili, nei soli casi di vacanza di posto per decesso, dimissioni dal servizio, pensionamento in corso d’anno. Queste eccezioni restano valide.

Eccezioni alla regola

In assenza di personale ATA, alcune situazioni rendono impossibile assicurare la funzionalità e l’efficienza dei servizi, fino al punto di arrivare ad una interruzione del pubblico servizio (come nei casi di assenza contemporanea di più assistenti amministrativi, o dell’assistente tecnico, figura unica per la propria area laboratoriale)ì. Per tale motivo, la scuole deve ricordare il fine di garantire, in specifiche situazioni di emergenza, il funzionamento e il diritto allo studio costituzionalmente tutelato. In ogni caso, il lavoratore ATA non ha l’obbligo contrattuale ad accettare ore aggiuntive per sostituire i colleghi assenti.

DSGA

La sostituzione temporanea del DSGA non è prevista con supplenza da nuovo contratto (art. 56 CCNL), ma la sostituzione avviene con personale interno (assistente amministrativo), che a sua volta è sostituito secondo le regole illustrate prima.