Diplomati magistrale depennati da GaE e inserimento in seconda fascia

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I diplomati magistrali che hanno già avuto i meriti negativi dovranno essere depennati dalle Gae entro 60 giorni dalla sentenza di merito. Solamente dopo questo adempimento da parte degli uffici scolastici regionali, gli interessati potranno ripresentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto valida per il triennio 2017/2020.

Avviso

Al riguardo l’ufficio Scolastico di Bari ha pubblicato un avviso relativo alle due sentenze sfavorevoli del 13.9.2019 riferite a numerosi ricorrenti emesse dal TAR LAZIO, la n.10948/2019, già pubblicata con dispositivo AOOUSPBA 15192 del 14 settembre 2019, e la n.10968/2019 (REG. RIC. 10459/2015). In esse viene fatto presente che i diplomati magistrali presenti in queste sentenze non possono essere inseriti in GAE, né permanervi cautelarmente.

Cosa dice l’avviso

Le istituzioni scolastiche avranno cura di prendere in carico le istanze di volta in volta ricevute e di inserirle manualmente al Sistema Informativo affinché risultino valide per la seconda fascia di istituto. Con successive note tecniche saranno diramate le istruzioni sulle relative procedure e sul corretto uso delle funzioni. Data la complessità della procedura, gli Uffici territoriali sono invitati a fornire la massima assistenza alle istituzioni scolastiche e ad agevolarne gli adempimenti procedendo alla tempestiva cancellazione dalle Graduatorie ad esaurimento dei destinatari di sentenze sfavorevoli, in quanto operazione propedeutica all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto.

Domande di inserimento in seconda fascia

Per poter essere inseriti nuovamente nelle graduatorie di istituto, occorrerà seguire la procedura prevista dalla circolare Miur sulle supplenze del 28 agosto 2019. Le istanze dovranno essere accompagnate dai modelli A1 e B di scelta delle sedi unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole. Potranno essere presentate di persona oppure spedite a mezzo pec alla scuola capofila prescelta.

Quali titoli e servizi inserire

Anche qui bisogna rifarsi alla circolare sulle supplenze del 28 agosto 2019. Possono essere inseriti solamente quelli che si possedevano all’epoca dell’emanazione del D.M. 1 giugno 2017 n. 374. Ciò che va sottolineato preliminarmente è che le supplenze già conferite sono salve. Il riferimento è ovviamente a quelle ottenute in seconda fascia delle graduatorie di istituto.

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