In quali casi avvengono le supplenze per docenti ed educatori, in sostituzione dei colleghi di ruolo? Sul sito della FLC CGIL è presente una guida in cui si specificano i casi in cui è possibile sostituire gli assenti attraverso la stipula di contratti a tempo determinato dalle graduatorie di Istituto.
Supplenze personale educativo e docente: come e quando
Supplenze del personale educativo e docente: come e quando avvengono?
- Educatori: si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell’assenza.
- Docenti: non si può procedere alle supplenze per il primo giorno di assenza del personale docente, ma la stessa legge che lo vieta condiziona tale limite alla possibilità di garantire “il pieno rispetto dell’offerta formativa”. Quindi, se non ci sono le condizioni per garantire l’offerta formativa, è possibile conferire supplenze anche per il primo giorno di assenza del docente titolare, motivando le ragioni che per le quali si ricorre al supplente.
Supplenze delle ore di “potenziamento”
La legge 107/15 ha introdotto l’organico di potenziamento che, assieme a quello di posto comune e quello di sostegno, costituisce l’organico dell’autonomia. Non esistono docenti di potenziamento, ma docenti della scuola che possono essere assegnati a ore curricolari o a ore di potenziamento o ad entrambe. La nota 2852/16 ha precisato che qualora le ore di potenziamento assegnate all’istituzione scolastica siano utilizzate per:
- attività di insegnamento curricolare per “esonero” di docenti individuati in attività di staff dal dirigente scolastico,
- lo sdoppiamento di classi,
- lo sdoppiamento di singoli insegnamenti,
- attività di carattere curricolare previste nel Piano dell’offerta formativa
- altre attività previste nel PTOF e non derogabili,
è possibile procedere alla sostituzione, ma solo per assenze superiori ai 10 giorni ed esclusivamente per il numero di ore settimanali utilizzate per le finalità sopra elencate.
Supplenze dei docenti dell’organico dell’autonomia
Il collegio dei docenti delibera cone usare le ore dell’organico dell’autonomia, sia quelle destinate allo svolgimento delle attività di potenziamento dell’offerta formativa, che quelle utilizzate per attività di tipo organizzativo. Solo le ore eventualmente non programmate per nessuna delle suddette attività, possono essere utilizzate per sostituire i docenti assenti fino a 10 giorni. Il docente, anche se impiegato in altri ordini e gradi di scuola, conserva il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.
Sostituzione dei docenti mediante ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
Il CCNL 2016/2018 fa confluire all’interno del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa le risorse previste per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Tali risorse possono essere utilizzate per retribuire il personale docente che effettua sostituzioni.
Cosa non si può fare
La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da norme di legge o dagli ordinamenti o dal PTOF (insegnante di sostegno, tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, ecc. ) non è consentita, se non in casi di emergenza, limitati nel tempo e non altrimenti risolvibili. In particolare per i docenti di sostegno vale quanto indicato nella nota 9839/10.
Lo stesso principio vale per la divisione degli alunni nelle classi, che è una prassi irregolare, in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni “distribuiti” sia di quelli che li “accolgono” oltre a determinare spesso problemi di salute, di sicurezza e di agibilità delle aule. Nel caso si ricevano richieste illegittime, come ad esempio quella di accogliere studenti di altre classi o di essere mandati a fare sostituzioni durante la propria attività di insegnamento su sostegno o in compresenza, è opportuno chiedere sempre l’ordine di servizio scritto, recante la data, il nome del docente coinvolto, la descrizione della richiesta ricevuta e la firma del dirigente scolastico o di suo delegato.
Il dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente.