Allo scopo di assicurare la copertura dei posti vacanti (e di conseguenza disponibili) dopo la cessazione di servizio da parte di numerosi docenti e personale ATA congedati in seguito a quanto proposto da Quota 100, nonché al fine di rispondere in maniera adeguata alle legittime attese da parte di coloro che sono inseriti nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato un numero di posti, distinto per cdc, tipologia e provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti. Qui di seguito riportiamo un comunicato da parte di Mario Pittoni sulla situazione.
Quota 100: gli aggiornamenti di Mario Pittoni
Art. 1 – Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della “quota 100”, nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell’organico e di attuazione della mobilità territoriale e professionale in riferimento all’anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all’ anno scolastico 2020-2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all’anno scolastico 2019/20.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La procedura di pensionamento con la “quota 100” è più complessa di quella ordinaria per raggiungimento del limite d’età, poiché ogni caso deve essere verificato dall’INPS che deve accertare la sussistenza del diritto alla pensione e poi darne comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
Nel 2019, primo anno di applicazione, è accaduto che in molti casi la comunicazione dell’esito positivo da parte dell’INPS agli uffici periferici del MIUR è pervenuta successivamente alla data di chiusura del sistema informativo per la gestione dell’organico e della mobilità, che non era stata opportunamente raccordata. In questi casi il diritto del dipendente è stato fatto salvo ed è stato collocato regolarmente a riposo, ma il posto da lui occupato è divenuto una disponibilità “sopravvenuta” non utilizzabile per le operazioni di mobilità e, conseguentemente, per le nomine in ruolo che vengono programmate sul 50% di tutti i posti disponibili per la mobilità.
Si è così verificato il fenomeno di un gran numero di posti vacanti e disponibili in organico non attribuibili a coloro che legittimamente attendevano la nomina in ruolo essendo utilmente collocati nelle graduatorie relative, sia di concorso che ad esaurimento.
Per far fronte alla crescente protesta dei precari che da anni attendono la nomina in ruolo e che non l’hanno conseguita quest’anno per una chiara disfunzione organizzativa, è opportuno intervenire con provvedimento legislativo, che preveda l’accantonamento, in termini numerici, dei posti già vacanti e disponibili quest’anno, in modo da assicurare a coloro che avevano diritto alla nomina in ruolo nel 2019 l’attribuzione dello stesso numero di posti nel corso delle operazioni del 2020. Senza tale provvedimento molti potrebbero veder vanificare le proprie legittime aspirazioni di nomina, poiché i posti del 2019, se non accantonati, rischiano di essere in forte misura ridotti dalla mobilità 2020, specie in quelle provincie/regioni ove, a causa del decremento delle nascite e della crisi occupazionale, più forte si presenta la possibilità di contrazione degli organici.