Coronavirus e personale Ata scuola, novità nel DPCM dell'11 marzo per il lavoro agile
Coronavirus e personale Ata scuola, novità nel DPCM dell'11 marzo per il lavoro agile

Quando è possibile ottenere supplenze brevi per il personale ATA? La normativa impone a tal proposito alcuni divieti e deroghe, che esamineremo brevemente in questo articolo.

Supplenze brevi ATA: personale amministrativo

Per quanto riguarda le supplenze brevi del Personale ATA, la normativa fa differenza tra i limiti imposti per glu Assistenti Amministrativi e Tecnici e i  collaboratori scolastici.

Assistenti: La legge n. 190/2014 vietava di sostituire per supplenze brevi e saltuarie, l’assistente amministrativo e tecnico, ad eccezione delle scuole il cui l’organico di diritto ha meno di 3 posti. La legge 205/2017 ha introdotto la possibilità di sostituire il personale amministrativo e tecnico a partire dal 30° giorno di assenza. La nota Miur n. 10073 del 14 aprile 2016 ha infine chiarito che nel caso di decesso o dimissioni dal servizio da parte di personale destinatario di salvaguardia pensionistica, il DS può nominare un supplente, assumendosene la responsabilità, con atto motivato dall’impossibilità di garantire il servizio.

Supplenze collaboratori scolastici

Collaboratore scolastico: La legge n. 190/2014 stabilisce l’impossibilità del conferimento di supplenze brevi e saltuarie nei primi 7 giorni di assenza, per sostituire i collaboratori scolastici. La nota n. 2116 del 30/09/15 del Miur indica che tale divieto può essere derogato nei casi di urgenze (garanzia dell’incolumità degli alunni e assitenza ai disabili) e necessità (impossibilità di assicurare il funzionamento del servizio scolastico, compromettendo il diritto allo studio) rilevate e motivate dal dirigente scolastico. Nei casi di decesso o dimissioni dal servizio da parte di personale destinatario di salvaguardia pensionistica, il DS può nominare un supplente, assumendosene la responsabilità, con atto motivato dall’impossibilità di garantire il servizio.