Scuola, ricreazione e cambio d’ora: cosa dice la normativa per i docenti sull’obbligo di sorveglianza

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Cosa dice la normativa in merito all’obbligo di sorveglianza da parte dei docenti durante il cambio d’ora e la ricreazione? L’obbligo riguarda tutto l’arco di tempo in cui gli studenti sono affidati all’istituzione scolastica. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sezione I, n. 3074/1999).
La sorveglianza, dunque, deve svolgersi dal momento dell’ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell’uscita, compreso anche il tempo dell’eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se questo è organizzato dall’istituto (sentenza Cassazione civile, sez. III, n. 5424/1986).

Obbligo di sorveglianza al cambio d’ora

Per quanto riguarda il cambio d’ora se il docente pensa che la situazione non sia del tutto tranquilla, non dovrebbe allontanarsi per recarsi in un’altra classe, anche qualora si riscontri un ritardo prolungato da parte del docente della lezione successiva. Un comportamento, questo, che si dovrebbe tenere anche se potrebbe comportare delle conseguenze negative sul piano didattico. La stessa normativa vale anche nel caso in cui il docente, al suono della campanella, non sarebbe obbligato  contrattualmente a trattenersi all’interno dell’istituto scolastico. In ogni caso è buona regola far presente al dirigente scolastico il problema che si è venuto a creare
Non è responsabile il docente nel caso di ritardo anche ingiustificato e senza comunicazione a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe, perché è “compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante (sentenza Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92).

Durante la ricreazione

Che dire per la ricreazione? La legge, in merito alla mancata sorveglianza, parla di ipotesi di colpa grave in quanto, in tale frangente, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, esuberanza che può determinare maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inverosimilmente proporzionale all’età e al grado di maturità degli studenti.
In questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante che può discolparsi (prova liberatoria) solo se capace di dimostrare che, nonostante la sua presenza, non ha comunque potuto evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

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