Ricapitoliamo in questa sede la normativa riguardante la fruizione del permesso mensile di tre giorni per il personale docente e ATA che deve assistere un familiare con handicap grave, secondo quanto indicato dalla legge 104/92.
Legge 104/92, permessi di tre giorni mensili
Il testo vigente, dopo le modifiche introdotte dalla Legge 53/2000, dal Decreto Legislativo 151/2001, dalla Legge 183 del 4.11.2010 (articolo 24) e dal Decreto Legislativo n. 119/2011 indica quanto segue: ‘A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.’
Personale docente e ATA, le indicazioni
Per quanto riguarda il personale docente, si fa riferimento all’articolo 15/6 del CCNL/2007. I permessi sono fruiti esclusivamente in giorni, sono retribuiti, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.
Per quanto riguarda il personale ATA, l’articolo 32 del CCNL/2016 sostituisce e quindi disapplica, per il solo personale ATA, l’articolo 15, comma 6. Pertanto, è possibile decidere di utilizzare i permessi in ore nel limite massimo di 18 ore mensili anziché in giorni. Il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.