Opportuni chiarimenti circa il corso di formazione per il personale scolastico, tramite comunicato inviato dal Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani a fronte delle innumerevoli richieste pervenute in materia di legislazione scolastica.
Corsi di formazione: cosa c’è da sapere
Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, viste le richieste di chiarimento pervenute in materia di legislazione scolastica, fa presente che:
a) I corsi di formazione sulla sicurezza per il personale scolastico devono essere tenuti in orario di lavoro. I docenti che frequentano i corsi, per esigenze organizzative, al di fuori dell’orario di servizio possono detrarre le ore dalle 40 ore collegiali delle attività funzionali (art. 29/3 del CCNL 29.11.2007 e sentenza 84/2019 del 20 febbraio 2019 Tribunale di Terni). A tal proposito i dirigenti sono invitati a tener presente nel piano annuale delle attività la formazione sulla sicurezza onde evitare spiacevoli controversie (sentenza del tribunale di Verona del 20/01/2011).
b) Lo stesso principio citato nel punto a si applica ai corsi di aggiornamento professionale.
c) In merito ai contratti di part time (verticali / orizzontali / misti) nel caso in cui i docenti abbiano avuto parere favorevole alla mobilità (trasferimento / utilizzazione / assegnazione provvisoria) rimangono valide le clausole con cui i contratti sono stati approvati dagli organi competenti con le relative restrizioni previste per i docenti con tale tipologia contrattuale (O.M. n. 446 del 22.07.1997; sentenza n. 7320 del 14.03.2019 della Suprema Corte di Cassazione);
d) Le riunioni collegiali possono essere convocate, come da prassi, con un preavviso minimo di 5 giorni (C.M. 105/1975 ai sensi dell’art.40 del Testo Unico della scuola) o seguendo se previste le norme del regolamento interno d’istituto (ai sensi dell´art. 10 comma 3 punto a) della legge n.297/94). L’iter amministrativo per la convocazione deve avvenire per atto scritto e protocollato seguendo la normativa prevista per la sua validità (per il collegio docenti si può far riferimento: art.37 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.297 del 1994; T.A.R. Veneto decisione del 25/07/1974 n.2; Consiglio di Stato decisione n.998 del 19/02/2002). Nei casi straordinari il preavviso può essere minore.