Nell’articolo in questione presentiamo un comunicato stampa riguardante l’ennesimo provvedimento da parte di un tribunale del Lavoro intervenuto sull’assegnazione provvisoria su posto comune verso una docente di Sessa Aurunca (Caserta). La dottoressa Avarello, giudice di Latina, ha ristabilito, con ordinanza cautelare del 21 ottobre 2019, la precedenza CCNI e la corretta applicazione dell’assegnazione provvisoria.
Sessa Aurunca, ennesima vittoria da parte dello studio BFI
Ennesimo provvedimento di un tribunale del Lavoro che interviene sull’assegnazione provvisoria su posto comune. Stavolta è il giudice di Latina nella persona della dott.ssa Avarello che ristabilisce, con ordinanza cautelare del 21/10/2019, la precedenza CCNI e la corretta applicazione dell’assegnazione provvisoria.
L’ordinanza è riferita alla vicenda di una ricorrente difesa dallo Studio legale BFI degli avvocati Antimo Buonamano- Fausto Fusco e Giuseppe Izzo, di un istituto comprensivo della provincia di Latina, che partecipando alla domanda di assegnazione provvisoria 2019/2020 per il ricongiungimento familiare, aveva chiesto trasferimento presso una scuola dell’ambito territoriale di Caserta, posto comune disponibile. La docente, nonostante si fosse collocata in posizione utile, è stata scavalcata da colleghi con un punteggio inferiore; pertanto il Tribunale di Latina con ordinanza ex. Art. 700 c.p.c. ha disposto il trasferimento della docente sino al 31.08.2020 presso l’ambito territoriale di Caserta.
Cosa c’è da sapere su Assegnazione provvisoria
Come è possibile leggere da un articolo pubblicato su Orizzonte Scuola, l’assegnazione provvisoria nella cdc di titolarità precede quella per altra classe di concorso a prescindere dal punteggio. La possibilità e i requisiti per la richiesta di assegnazione provvisoria in un’altra classe di concorso sono esplicati nell’articolo 7 Comma 4 del CCNI riguardante la mobilità annuale.
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre cdc o posti di grado diverso da istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Il docente che quindi presenta tale richiesta, di conseguenza, deve chiedere in primis la cdc di titolarità, domanda che avrà la precedenza nella valutazione.