Tragedia del bambino precipitato a scuola
Tragedia del bambino precipitato a scuola

Tragedia bambino precipitato dalle scale con il peggiore degli esiti. La vicenda non sembra lineare. Il compito dei magistrati non pare semplice perché diversi sono i soggetti fisici e istituzionali che potrebbero essere coinvolti.

Tragedia bambino precipitato, un caso per niente semplice

Tragedia bambino precipitato dalle scale e purtroppo deceduto. Premesso saranno i giudici a individuare le responsabilità. Il compito non risulta semplice. Probabilmente a questa complessità deve essere attribuito il ritardo nella convocazione degli indagati.
Se il caso si fosse presentato lineare il magistrato avrebbe applicato con una relativa facilità le seguenti disposizioni:
1) art. 2048 del codice civile ”I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”
2) Sentenza del tribunale di Milano del 28 giugno 1999 che riconosce che la maturità e quindi la capacità di intendere e volere non si acquisisce automaticamente al compimento del diciottesimo anno di età. Da qui la maturità è da intendersi correlata “all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto” (Trib. Milano, 28 giugno 1999).
3) La vigilanza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, ”deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare” (Cass. 4 marzo 1977 n. 894) e “il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori” Cass. 22 gennaio 1980 n. 516).
L’elenco potrebbe continuare, ma mi fermo qui.

Nella scuola il contesto organizzativo ha un suo peso

La scuola è un sistema complesso costituito dalla presenza di soggetti fisici ed elementi di varia natura. Il caso che stiamo trattando esalta questa relazione complessa. Chi opera quotidianamente a scuola, conosce bene le criticità e i rischi che si assumono in un contesto organizzativo molto critico. Questa specificità è il risultato di decisioni politiche e amministrative. Penso ai tagli dei collaboratori scolastici (la situazione riguarda il caso specifico), operati dalle ultime leggi di Bilancio, e quindi alla loro difficoltà a gestire molte situazioni. In alcuni casi, causa assenze ci sono piani privi di controllo. Questo comporta, infatti un aggravio di mansioni per i presenti che spesso non sanno a chi dare i resti.
Penso, inoltre  al sovraffollamento delle classi (versione edulcorata delle classi pollaio) che in alcuni casi diventano degli ambienti maggiormente invivibili per via dell’inserimento di alunni e studenti che hanno l’insegnante assente (Legge bilancio 2015, art 1 comma 333). E’ indubbio che queste classi, in caso di evacuazioni pongono problemi di sicurezza.

E per finire la sicurezza degli edifici

Penso infine ai tanti edifici scolastici che presentano problemi sulla sicurezza sismica e prevenzione incendi (Rapporto Cittadinanzattiva 2019).
Quindi sarà interessante leggere i primi provvedimenti e poi le sentenze per capire l’orientamento della giurisprudenza. In altri termini, quanto peseranno per i magistrati le diverse carenze organizzative non imputabili ai singoli.
Resta però la perdita di un bambino che la famiglia aveva affidato alla scuola, ritenendo quest’ultima un luogo sicuro.