Scuola, Miur
Scuola, avvio anno scolastico 2020/21: incontro Miur-sindacati-CTS

Il decreto salvaprecari bis, così come è stato ribattezzato, è stato firmato (finalmente) dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e si avvia verso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un provvedimento atteso da molti precari anche se sono ancora tante le questioni da prendere in considerazione e che non sono rientrate nel testo.

Decreto scuola firmato da Mattarella ma le esclusioni sono tante

Il sindacato Anief giudica il decreto del tutto insoddisfacente. In merito alla valenza del servizio nelle scuole paritarie, si considera assurdo il fatto di ‘valutare un servizio soltanto per conseguire l’abilitazione e non per accedere al doppio canale di reclutamento come è sempre avvenuto con le ex graduatorie permanenti dai cui posti esauriti si vorrebbe assumere.
In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il presidente Marcello Pacifico sottolinea che c’erano diverse altre modifiche da fare ‘come stabilizzare gli oltre 7 mila diplomati magistrale assunti e poi scaricati, confermando nei ruoli chi ha superato l’anno di prova, dopo valutazione collegiale. Ma anche superare il problema del mancato inserimento nelle GaE. Abbiamo presentando una serie di modifiche che però non sono state prese in considerazione. Ora se ne assumeranno le responsabilità’.

Terza annualità per l’anno scolastico 2019/2020 e il servizio sul sostegno

Anche sul fronte politico, le prime reazioni alla firma del decreto sono contrastanti.

Luca Fantò, referente nazionale PSI Scuola, scrive a proposito dei contenuti del decreto: ‘Se può essere comprensibile la richiesta di laurea per poter partecipare al concorso per DSGA e anche la possibilità di partecipare per l’abilitazione per i docenti che hanno lavorato nelle scuole paritarie, noi socialisti altro avevamo chiesto venisse inserito nel provvedimento. Ad esempio che nel computo delle tre annualità venisse compreso anche l’anno scolastico 2019/20, nel caso di soggetti che hanno la nomina annuale fino al 30 giugno o al 31 agosto o che fosse reso esplicito il significato da attribuire all’art. 1 co. 5 lett b) “nella specifica classe di concorso”, ove con tale locuzione possano determinarsi esclusioni dei docenti, che hanno prestato servizio su cattedre di sostegno in virtù dello scorrimento incrociato delle graduatorie di istituto delle relative discipline.’