In merito al periodo di malattia del dipendente, è opportuno precisare come debbano essere conteggiati anche i giorni festivi (e il sabato in presenza di un orario articolato su 5 giorni) che vadano a cadere all’interno del periodo di malattia, sia nel caso in cui ci troviamo di fronte ad una assenza per malattia di durata tale da ricomprendere anche il sabato e la domenica e giustificata con un unico (il primo) certificato medico, sia nel caso in cui, dopo un’assenza per malattia giustificata da un primo certificato medico, nella giornata del lunedì, giorno di ripresa del lavoro, il dipendente si assenti nuovamente per malattia, sulla base di un nuovo e diverso certificato medico.
Assenza per malattia, certificato per sabato e domenica
Cosa dice la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha sottolineato come nel conteggio del periodo di malattia del dipendente vadano conteggiati anche i giorni festivi che ricadano all’interno del periodo di malattia stesso.
Pertanto, quello che rileva è solo la circostanza che, dopo un periodo di assenza per malattia, nella giornata del lunedì il dipendente non riprenda servizio sempre per motivi di malattia, risultante dalla certificazione medica, anche se la nuova non abbia alcuna attinenza o continuità con quella precedente.
La scuola, pertanto, non può obbligare il dipendente a produrre tale documentazione, includendo semplicemente ‘d’ufficio’ il sabato e la domenica, qualora naturalmente il dipendente non rientri il lunedì e si assenti sempre per malattia pur in assenza di un certificato medico che non include il sabato e la domenica.