In questo articolo faremo un po’ di chiarezza riguardo la situazione del personale ATA part time e gli straordinari. Secondo la legge, il lavoratore ATA part time ha diritto a fare lo straordinario, a meno che il dipendente non chieda il riposo compensativo. A ribadirlo è Orizzonte Scuola all’interno di un recente articolo. Ma esaminiamo la situazione in maniera più approfondita.
Personale ATA: informazioni su part-time e straordinario
Una collaboratrice scolastica part time svolgente 21 ore lavorative settimanali ha ultimamente scritto una mail alla redazione di Orizzonte Scuola. In essa la donna ha dichiarato di essersi vista negare la possibilità di fare due ore di straordinario da parte del DSGA, in quanto tale evenienza non è prevista dalla legge. Il DSGA in questione avrebbe inoltre informato la signora che lo straordinario sarebbe solito non pagarlo.
Giovanni Calandrino ha spiegato come il personale ATA impiegato con rapporto di lavoro parziale sia escluso da attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né tantomeno può beneficiare di privilegi che in qualche modo comportino riduzioni dell’orario lavorativo, tranne alcune eccezioni previste dalla legge.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
Calandrino ha confermato come nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale sia consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tale prestazione la legge prevede l’applicazione della disciplina legale e contrattuale in vigore, con tanto di eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti lavorativi full time.
Lo straordinario per legge deve essere sempre retribuito
Dall’articolo 51 comma 4 è possibile leggere testualmente: In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
Giovanni Calandrino ha inoltre ricordato come il dipendente, nel caso di esigenze di servizio e previa disposizioni impartite, lavori oltre l’orario ordinario giornaliero, abbia il diritto a richiedere, in luogo di retribuzione, il recupero delle ore eccedenti anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, a patto che esse siano compatibili con le esigenze dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio.