Ricostruzione carriera docenti: quali periodi concorrono all’anzianità di servizio? La normativa di riferimento è l’articolo 485 del DL 297/94 in cui si stabilisce che:
- i primi 4 anni di servizio pre-ruolo o in altro ruolo si valutano per intero come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici;
- gli anni successivi si valutano per i 2/3 i ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai fini esclusivamente economici.
Anzianià di servizio e ricostruzione carriera
La stessa normativa stabilisce altri criteri impostaniti ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio nella ricostruzione carriera del docente. Questi sono:
- per determinare la fascia stipendiale che spetta al docente, è riconosciuta solo quella parte di anzianità valida sia a fini giuridici che economici;
- l’anzianità di servizio valida ai soli fini economici, può essere invece computata solo al compimento dell’anzianità giuridica indicata all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88;
- sono riconosciuti e valutati il servizio militare e il servizio civile sostitutivo a quello di leva;
- viene riconosciuto anche il servizio prestato come docente incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università.
L’anno 2013, al momento, non viene riconosciuto ai fini della progressione economica.
Quando i servizi sono valutabili
I servizi sono validi e valutabili solo se prestati da soggetti in possesso del titolo prescritto. Per il docente di sostegno, vale la regola dell’art 7 comma 2 della legge 124/99: “il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico”.