Responsabilità del docente
Responsabilità del docente sempre finché i ragazzi non escono dal cancello. Cosa fare di fronte ai violenti?

La responsabilità del docente di fronte a un alunno violento non diminuisce. Anzi l’insegnante è più esposto. Partendo dall’ultima vicenda che si è verificata a Cardano al Campo, quali soluzioni adottare perché l’eventuale, ma non sperabile, incidente si presenti repentino?

La responsabilità del docente di fronte a un alunno violento

La responsabilità del docente non è limitata agli incidenti che coinvolgono accidentalmente gli studenti. Riguarda anche quelli provocati da altri minori. Si legge infatti all’art. 2048 comma 2 “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”
Nel febbraio 2015 la sentenza n. 3.081 del 16 febbraio ha confermato questo orientamento. E non poteva essere diversamente.

La vicenda di una scuola (Cardano al campo)

Nei casi estremi, non sempre i genitori vengono in soccorso dei docenti. Come nel caso avvenuto a Cardano al Campo. Brevemente lo illustrerò per poi indicare alcune soluzioni che rendano l’incidente significativamente meno prevedibile.
Si legge su Malpensa 24″ Più della metà della classe oggi, 4 novembre, è vuota. Tredici famiglie di Cardano al Campo hanno deciso di lasciare i propri figli a casa. Un segno di protesta verso la scuola dell’obbligo che, secondo loro, non garantisce adeguate condizioni di sicurezza a dei bambini di 8 anni. Un messaggio preciso lanciato verso il Provveditorato agli studi della provincia di Varese e alle istituzioni superiori per risolvere un problema che si trascina da ormai tre anni e che per loro è diventato ora insostenibile. ‘Riteniamo non ci sia adeguata sicurezza per i bambini…A margine spiegano che il problema nasce dalla impossibilità della scuola di tenere a freno le intemperanze di un alunno. Il risultato è una serie di episodi violenti.'”

Quali soluzioni adottare perché l’evento si presenti repentino?

Al giudice non interessano le parole o i colloqui intercorsi con le persone o le figure istituzionali. Chiede e legge solo la documentazione scritta e opportunamente protocollata, dove sono evidenti anche tutti gli accorgimenti organizzativi e le soluzioni per ridurre al minimo la possibilità del verificarsi dell’evento.
Detto questo cosa fare?
1) Informare con una relazione scritta il Dirigente Scolastico.
2) In qualità di pubblico ufficiale e di fronte a una documentazione protocollata dovrà attivarsi convocando i genitori (responsabilità genitoriale). Nei casi di un’aggressività generata dalla relazione familiare, si inviteranno i genitori a chiedere eventualmente un supporto psicologico.
3) In accordo con il Dirigente Scolastico si predisporrà un piano (sempre con protocollo)  che coinvolga anche i collaboratori scolastici e altri docenti. Il caso deve coinvolgere la comunità scolastica. In questo modo si contrasta in parte il burnout.
4) In caso di minorenne ultraquattordicenne è possibile anche fare una segnalazione ai  Carabinieri o al corpo di Polizia di Stato.
5) In classe occorre attivare una serie di soluzioni “depositate” in segreteria che tutelino l’incolumità fisica degli altri allievi, soprattutto nei momenti di crisi.