La questione riguardante le abilitazioni conseguite in Romania continua ad essere al centro di un’accesa discussione. Nella nota n. 5636 del 2 aprile 2019, il MIUR dichiarò che non possono essere ritenuti validi per l’accesso all’insegnamento, sia su posto comune che di sostegno, i titoli conseguiti in Romania al termine dei percorsi di studio denominati “Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”.

Abilitazioni in Romania, Consiglio di Stato: prima pronuncia favorevole

Una nuova pronuncia del Consiglio di Stato, però, sembra cambiare le carte in tavola. Con il Decreto monocratico n. 5732 del 18 novembre 2019, infatti, si è ritenuto opportuno accogliere la richiesta cautelare di un ricorrente patrocinato dallo Studio Legale Naso & Partners, ai fini del riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania.
Il Tar del Lazio, in precedenza, aveva dato ragione al MIUR, rigettando un ricorso proposto da un cittadino italiano che aveva omologato il proprio titolo di studio all’estero e seguito un corso post-universitario presso un’università statale della Romania: veniva, pertanto, negato il valore abilitante del predetto percorso di studi.

La motivazione indicata dal Consiglio di Stato

L’appello al Consiglio di Stato ha dato origine al decreto cautelare di accoglimento, motivato dalla seguente giustificazione: ‘Va accolta la domanda cautelare, apparendo verosimili alcune delle doglianze formulate avverso il diniego di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania dall’appellante; in particolare, alla luce della documentazione in atti, l’istante sembrerebbe – prima facie – avere conseguito le certificazioni delle competenze per l’esercizio della professione di insegnante abilitato all’insegnamento in Romania (in particolare il diploma conseguito in Romania che consente di insegnare previo possesso di un titolo di laurea che può essere, naturalmente, secondo i principi del diritto comunitario, conseguito anche in altri Paesi UE)’.
Il Consiglio di Stato, oltre ad accogliere l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha sospeso anche il provvedimento di rigetto del Miur.