Scuola, assenza per malattia 2020 fino a 10 giorni: tabella e nuovo calcolo trattenute per fasce stipendiali

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In merito alle trattenute per le assenze per malattia fino a 10 giorni, cambiano gli importi con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2016/2018. La normativa di riferimento è quella contenuta nel primo comma dell’articolo 71 del decreto N. 112/08 convertito in legge N. 133/08 dove si stabilisce che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
La decurtazione farà riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche per un solo giorno e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.
La legittimità di tale normativa è stata confermata dalla Corte Costituzionale attraverso la sentenza N. 120/2012: ne deriva che nei primi 10 giorni di assenza per malattia, qualsiasi fosse la durata della stessa e anche nel caso di un solo giorno, dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale.
Come indicato dal suddetto comma, la decurtazione retributiva opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia.
Il Mef, in data 30 luglio 2008 ha precisato che per il personale della scuola si riducono la retribuzione professionale docenti (RPD), il compenso individuale accessorio e l’indennità di direzione del Dsga.
Inoltre la decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi.
La retribuzione professionale docenti (RPD), secondo la circolare Miur N. 118/2000, riguarda
• il personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato;
• il personale di religione cattolica con progressione di carriera;
• il personale con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico (31/8);
• il personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche (30/6) nonché al personale insegnante di religione cattolica con rapporto di durata annuale.

Personale scolastico

Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.
Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile.
La trattenuta opera fino ai primi dieci giorni, anche se l’assenza per malattia venga giustificata con uno o più certificati medici continuativi.
Le proroghe sono escluse dalla decurtazione nel caso in cui ad un primo evento morboso (primo certificato medico) vi è un’eventuale prosecuzione dello stesso (secondo certificato, eventualmente terzo etc..), senza soluzione di continuità: pertanto, il secondo periodo di malattia non è considerato come una nuova assenza ai fini della decurtazione stipendiale.
Pertanto, nei primi 10 giorni di assenza per malattia, fermo restando il trattamento economico fondamentale, lo stipendio a ridotto:

  • di ogni indennità o emolumento con carattere fisso e continuativo
  • di ogni altro trattamento economico accessorio.
  • dall’11^ giorno si applicano le disposizioni previste dai CCNL per le assenze per malattia.

Ciò significa che il personale scolastico solo dopo l’undicesimo giorno di assenza per malattia percepisce la retribuzione piena.

La decurtazione giornaliera sullo stipendio del dipendente assente per malattia nei primi 10 giorni non si applicano invece se l’assenza e dovuta:
ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio (Art. 20 CCNL)
ricovero ospedaliero;
ricovero in day hospital;
per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Tabella di decurtazione giornaliera aggiornata in base al nuovo CCNL 2016-18

Le trattenute giornaliere lorde da applicare per RPD, CIA e quota fissa dell’indennità di direzione (per la quota variabile il calcolo dovrà essere effettuato in relazione all’importo che sarà determinato da ogni singola istituzione scolastica), prendendo a riferimento i compensi mensili fissati nelle tabelle allegate al CCNL e alla sequenza contrattuale ATA, sono le seguenti (per ciascun giorno di assenza si decurta un trentesimo dell’importo mensile dei compensi in parola):
• DOCENTI- RPD: fascia 0-14: € 6,30 – fascia 15-27: € 7,77 – fascia 28/40: € 9,90.
• CIA: area B/C 2,48 – area A/As 2,25.
• ATA-OA: area A/As: € 1,95 – area B/C: € 2,15.

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