Chi può presentare la domanda di ricostruzione carriera 2019/20? Possono presentarla i docenti che hanno superato l’anno di prova e formazione, al fine di essere inquadrati nella fascia stipendiale spettante. Un’importante novità di quest’anno è giunta con la sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro, del 05/08/2019 (n. 20918) in cui si stabiliscono due concetti:
- la ricostruzione carriera spetta anche ai precari,
- non c’è la prescrizione quinquennale. (dettagli).
La domanda e le fasce stipendiali della ricostruzione carriera
La domanda di ricostruzione carriera si presenta entro il 31 dicembre di ogni anno. Anche per ottenere il riallineamento, la Ragioneria Generale dello Stato pretende la domanda dell’interessato. Le fasce stipendiali per i docenti sono le seguenti.
Docenti assunti prima del 01/09/2011:
- 0-2
- 3-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35 e oltre
Docenti assunti dopo il 01/09/2011:
- 0-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35 e oltre
Calcolo del servizio preruolo
Il servizio preruolo, nella ricostruzione carriera viene valutato così:
- per intero nei primi 4 anni di servizio
- per i 2/3 nel periodo eccedente.
L’art. 4, comma 3, del DPR 399/98 stabilisce però che, ai soli fini economici, l’anzianità venga valutata per intero quando si raggiungono i seguenti anni di ruolo:
- 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria di II grado;
- 18 anni per i DSGA, per i docenti della scuola di infanzia, primaria, personale educativo, personale insegnante della scuola secondaria di I grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II grado;
- 20 anni per il personale ATA.
Quindi, nel momento in cui si aggiorna la ricostruzione di carriera, si recupera quello che non era stato valutato inizialmente, con conseguente nuovo inquadramento nelle fascia stipendiale.