Scuola, assunzioni docenti 2020/1 e mobilità: precisazioni su comma 8-octies del Decreto Istruzione

In primo piano, le modifiche al Decreto Legge sulla scuola ed in modo particolare la normativa riguardante la mobilità. Vi abbiamo parlato ieri del vincolo quinquennale per i nuovi assunti e molti docenti hanno scritto alla redazione chiedendo precisazioni in merito.
Come riportato anche dall’edizione odierna del quotidiano ‘Italia Oggi’, nell’occhio del ciclone c’è il comma 8-octies. Qui viene espressamente citata la modifica in base alla quale, a decorrere dalle immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possano chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in un’altra scuola ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Mobilità docenti neoassunti anno scolastico 2020/2021, niente trasferimenti

Dunque, niente domanda di mobilità, quella cioè che riguarda il cambio di titolarità in organico di diritto ovvero i trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo ma anche niente mobilità annuale e supplenze secondo l’articolo 36 del contratto di lavoro. In parole povere, se un docente residente al Sud verrà immesso in ruolo in una cattedra del Nord, non potrà nemmeno presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Docenti del Sud di fronte a una scelta importante, non è una novità

È chiaro che una disposizione di questo genere rischia di far fallire l’obiettivo del Ministero dell’Istruzione, quello di poter coprire il maggior numero di cattedre che resteranno vuote nelle regioni settentrionali dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo. È fuor di dubbio che i docenti del Sud dovranno soppesare bene questa normativa che impedisce loro qualsiasi forma di mobilità prima che siano trascorsi 5 anni dall’assunzione sulla scuola di titolarità ovvero presentare la domanda per essere inclusi in coda alle graduatorie dei concorsi. Proprio il Decreto Scuola, infatti, offrirà questa possibilità.