Decreto scuola ultime notizie: fa discutere il comma 17-octies dell’articolo 1

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Una delle principali novità del Decreto Scuola, tra quelle indubbiamente meno gradite, è quella riguardante l’estensione del vincolo quinquennale di permanenza nella scuola di titolarità: ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, puntualizzando che l’obbligo quinquennale riguarderebbe tutti gli assunti dal 1° settembre 2020.

Decreto Scuola, nel mirino il comma 17-octies dell’articolo 1

D’uopo usare il condizionale, in quanto il testo del Decreto è attualmente in discussione al Senato: l’approvazione del Decreto dovrà avvenire entro il prossimo 29 dicembre.
Sotto accusa il comma 17-octies dell’articolo 1 del Decreto Scuola che innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio, per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021, con alcune limitate eccezioni’.
Le eccezioni riguardano le assunzioni effettuate sino all’anno scolastico 2019/2020, nelle quali alcuni docenti hanno il vincolo triennale (è il caso dell’infanzia e della primaria) e alcuni già quello quinquennale (nella secondaria) a seconda della graduatoria da cui sono stati immessi in ruolo. Il comma 17-octies, nella fattispecie, prevede che i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità. Tale previsione – si legge nella disposizione legislativa – si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020-2021′.

Anief chiede proroga dei termini della mobilità strordinaria

Anief ha contestato questa normativa, chiedendo che venga sostituita con la proroga dei termini della mobilità straordinaria: secondo il sindacato, infatti, la ‘mobilità straordinaria per tutto il personale di ruolo è un punto irrinunciabile per conciliare il diritto del docente al lavoro’, quello cioè di ricongiungersi alla propria famiglia, soprattutto in presenza di posti vacanti e disponibili e alla luce dei numeri record di supplenze annuali (oltre 200 mila). Se già una permanenza di tre anni sul posto di immissione in ruolo era eccessiva, l’immobilità per 5 anni risulta improponibile’.

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