Decreto scuola, Pittoni (Lega): percorsi di specializzazione sul sostegno

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Anche i docenti non abilitati della terza fascia hanno il diritto di specializzarsi sul sostegno. Per far fronte alle crescenti esigenze delle famiglie, le scuole ogni anno devono nominare supplenti che non hanno nessuna esperienza. Soltanto chi segue questa problematica da vicino può essere in grado di formulare proposte di legge ad hoc. Al riguardo il senatore della Lega Mario Pittoni mette in campo alcune soluzioni possibili. Le indichiamo di seguito.

Dopo l’art.1 inserire il seguente:

Articolo 1 – bis

All’art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:

‘In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno.

Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito.’

Relazione illustrativa

Troppe volte studenti con difficoltà (e per riflesso le loro famiglie) devono “accontentarsi”, in spregio al dettato costituzionale e della legge 104/1992, di una funzione che spesso rasenta il mero assistentato in luogo del previsto insegnante specializzato che dovrebbe garantire integrazione e inclusione dello studente diversamente abile, a causa dell’ormai endemica carenza di docenti specializzati.

La norma viene incontro a specifiche esigenze professionali dei docenti precari di I^, II^ e III^ fascia delle graduatorie di istituto, non in possesso del titolo di specializzazione, che vengono chiamati annualmente a coprire posti di sostegno per mancanza di specializzati. Tali docenti hanno acquisito sul campo la pratica operativa, ma mancano della necessaria preparazione tecnico-scientifica. Il dispositivo consente di innalzare la qualità dell’insegnamento su posti di sostegno dei docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso in esubero o in assegnazione provvisoria sul sostegno per carenza di posti di insegnamento comune, che da anni esplicano la medesima funzione dei colleghi di ruolo sul sostegno, senza specifica formazione.

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