L’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha provveduto alla pubblicazione di una nota riguardante la sentenza del Consiglio di Stato 94/2019 e la relativa collocazione in terza fascia delle graduatorie di istituto da parte dei ricorrenti. In particolare, viene ribadito come le istituzioni scolastiche siano responsabili della gestione della domanda degli aspiranti supplenti e competenti ad emanare ogni opportuno provvedimento di aggiornamento e rettifica delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia. Qui di seguito la circolare dell’USR Campania e le altre indicazioni.
Nota USR Campania su collocazione in terza fascia graduatorie di istituto dei ricorrenti – sentenza Consiglio di Stato 94/2019
Con riferimento all’emarginata problematica, già oggetto di delucidazioni nel recente passato, si ribadisce che sono le istituzioni scolastiche, in virtù di quanto stabilito dal D.M. 374, del primo giugno 2017, ad esser responsabili della gestione della domanda degli aspiranti supplenti e competenti ad emanare ogni opportuno provvedimento di aggiornamento e rettifica delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia.
A seguito dei provvedimenti giurisdizionali, come quello citato in oggetto, pertanto, le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad adottare gli atti necessari, quali: decreti di rettifica delle graduatorie e revoca e/o riassegnazione degli incarichi di supplenza, tanto a tutela dell’Amministrazione scolastica considerata nel suo complesso ed anche al fine di non incorrere in responsabilità erariali.
Laddove, infatti, uno dei proponenti il ricorso al TAR numero di registro generale 3630 del 2018, od altro di pari contenuto, su cui sia intervenuta una pronuncia definitiva, del Consiglio di Stato, come nel caso qui in esame, sia presente nelle graduatorie d’istituto, le Istituzioni Scolastiche dovranno provvedere a collocarlo/a opportunamente in terza fascia prima di affidare un incarico di supplenza.
Parimenti, nel caso in cui uno dei predetti ricorrenti sia già stato individuato/a come supplente le Istituzioni scolastiche dovranno provvedere a revocare l’incarico e riassegnarlo, previa opportuna rettifica delle graduatorie.
Nel caso in cui, poi, questi aspiranti docenti dovessero portare in visione, per contestare i
provvedimenti adottati in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato in oggetto, copia di provvedimenti giudiziari a loro favorevoli (ordinanza o sentenze) precedentemente adottati dal Giudice del Lavoro, tale contrasto di giudicati andrà risolto dando applicazione al provvedimento successivo, dovendosi riconoscere prevalenza al giudicato intervenuto per ultimo.
Il primo provvedimento, pertanto, s’intenderà inutiliter datum, dovendosi attribuire solo al secondo (e cioè, con ogni probabilità, a quello molto recente del Consiglio di Stato), la efficacia di giudicato tra le parti, con conseguente obbligo conformativo a carico dell’Amministrazione che sarà tenuta, quindi, ad adottare i già menzionati provvedimenti per attenersi alla decisione del Giudice Amministrativo.
Tale conclusione invero è conforme al principio per il quale l’eventuale contrasto tra giudicati si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima (Corte di Cassazione – ordinanza n. 28506 del 2018).
Tali determinazioni, già condivise nei mesi scorsi con alcune Istituzioni Scolastiche che avevano richiesto una consulenza in materia all’Ufficio II dell’ USR per la Campania, è stato recentemente avvalorato da un’autorevole parere, dello stesso tenore, reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
Nel caso di specie, infine, la sentenza del Consiglio di Stato n. 94 del 4 gennaio 2019 rappresenta un importante risultato raggiunto dal MIUR in merito ad un’annosa questione giurisprudenziale relativamente alla quale i giudici della Suprema Magistratura Amministrativa hanno integralmente accolto le memorie difensive redatte dall’Avvocatura per conto dell’Amministrazione scolastica.
Per facilità di consultazione, nonché per l’opportuna condivisione delle considerazioni di merito, la sent. n. 94/2019 del Consiglio di Stato è allegata alla presente circolare.