Scuola, congedo per malattia del figlio: ecco cosa dice la normativa

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La normativa che riguarda il congedo per malattia dei figli regola il diritto spettante a tutti i dipendenti pubblici e, di conseguenza, anche ai lavoratori del comparto scuola. Secondo quanto riportato dal comma 1 dell’articolo 47 del decreto legislativo 151/2001, ‘entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni’.

Congedo per malattia del figlio, la normativa

Ne deriva che, nel caso in cui il figlio abbia meno di 3 anni, i genitori, seppur in maniera alternata, hanno diritto ad usufruire del congedo per malattia del figlio senza alcun limite di tempo. Il comma 2 del summenzionato articolo specifica quanto segue: ‘Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni’.
Dunque, nel caso in cui il figlio abbia un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni, i genitori potranno assentarsi dal proprio posto di lavoro entro il limite dei cinque giorni lavorativi all’anno, sempre in maniera alternata. Si parla di giorni ‘lavorativi’, pertanto andranno esclusi gli eventuali giorni festivi o di sospensione delle lezioni
I 5 giorni non sono soggetti a retribuzione ma sono comunque utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Secondo quanto riporta l’art. 48 dello stesso decreto legislativo 151/2001, i periodi di congedo per la malattia del figlio non retribuiti (quindi quelli ulteriori rispetto ai primi 30 giorni e quelli usufruiti dopo il compimento del terzo anno di età) vengono considerati nel computo dell’anzianità di servizio ma non producono effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità, sulle festività soppresse e sul periodo di prova.
Il periodo di congedo per malattia del figlio, pertanto, non permette di maturare ferie, tredicesima e festività soppresse. Non risulta utile nemmeno ai fini del raggiungimento del requisito di servizio previsto per il superamento dell’anno di prova, vale a dire il raggiungimento dei 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche. Si tratta di un aspetto, quello del congedo per malattia dei figli, di particolare interesse nella stagione invernale, quando le forme influenzali colpiscono migliaia di famiglie.

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