Decreto scuola, Pittoni (Lega): rimodulazione vincolo di permanenza e slittamento percentuali transitorio

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Sul decreto scuola che contiene le norme per i prossimi concorsi non c’è una sola categoria di docenti che possa dirsi soddisfatta. Le criticità contenute all’interno sono tante; per questo motivo il senatore Pittoni ha proposto alcuni correttivi come esposto di seguito.

Le correzioni proposte dal Senatore Pittoni al Decreto Scuola: vincolo di permanenza e slittamento percentuali transitorio

Dopo l’art. 1 inserire il seguente:

Articolo 1 – bis

Il vincolo di cui all’art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all’organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l’obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

Relazione illustrativa

La coesistenza di disposizioni legislative diverse riguardanti i docenti dei vari gradi di istruzione e delle varie procedure di reclutamento, ingenera tensioni tra le varie categorie che, come è logico attendersi in tali casi, cercano di posizionarsi sul limite più favorevole.

Le proteste più accese vengono dalla scuola secondaria e in particolare dai docenti immessi in ruolo con la procedura del FIT transitorio (istituto giuridico poi abrogato), che si vedono costretti per cinque anni su una sede non scelta e sulla quale, oltre tutto, hanno prestato servizio per un anno mantenendo lo stato giuridico di supplenti.

Tali soggetti non potevano neppure essere considerati titolari di quella sede, eppure – senza correzioni normative – sarebbero vincolati per un ciclo quinquennale. Allo scopo di offrire un giusto contemperamento tra l’interesse pubblico alla continuità didattica ed educativa e l’interesse di categoria a svolgere il servizio nella sede più consona al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita, allo scadere del vincolo triennale la norma affida alla contrattazione collettiva le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento.

Dopo l’art. 1 inserire il seguente:

Articolo 1 – bis

All’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera b) del comma 2 è così sostituito:

“b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a),è’ destinato il 100% dei posti di cui all’alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l’80% per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60% per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40% per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30% per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;”

Relazione illustrativa

Le criticità legate all’applicazione dell’art. 17 della norma in oggetto, connesse principalmente alle difficoltà per reperire presidenti e membri delle commissioni d’esame, hanno comportato un notevole rallentamento nei tempi di svolgimento dei concorsi. E’ stata così pregiudicata la legittima aspettativa di tanti precari, che non hanno potuto usufruire della percentuale più favorevole per il primo anno di applicazione della norma. Si propone pertanto lo slittamento di un anno nell’applicazione delle aliquote previste, allo scopo di evitare il probabile insorgere di tensioni e contenzioso.

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