Scuola, assenze per malattia: giorni festivi e periodo di sospensione delle lezioni

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Come vanno considerati i giorni festivi che si collocano tra due periodi di assenza per malattia? Secondo la nota della Ragioneria Generale dello Stato (protocollo 108127 del 15 giugno 1999), i giorni festivi vanno compresi nel computo della durata del periodo di assenza per malattia.

In particolare, i giorni di assenza per malattia interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due diversi certificati che non lo contemplino, sono comunque da considerare assenza per malattia e si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi.

Periodo di sospensione dalle lezioni compreso tra due periodi di assenza per malattia

La suddetta nota specifica inoltre: ‘Diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo)…In tale ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l’insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio’.

Le differenze

Vi è dunque una sostanziale differenza con la casistica riguardante i periodi di assenza intervallati da giorni festivi: nel caso di sospensione delle lezioni, invece, sarà possibile riprendere effettivamente il proprio servizio. La normativa tiene conto, infatti, del fatto che la professione del docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese.

In merito alla dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio, invece, si può considerare questa pratica oramai superata in quanto il dirigente scolastico non andrà ad attestare la ripresa del servizio di un docente durante le vacanze a meno che non siano state programmate attività funzionali all’insegnamento come consigli di classe o collegi docenti.

Ne deriva che, nel caso in cui il docente andrà a produrre un certificato che arriverà sino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze, il dipendente riprenderà il servizio dal giorno successivo, indipendentemente dal fatto se poi lo stesso docente debba poi riassentarsi a partire dal rientro del periodo di sospensione delle lezioni.

Per far si che il periodo di sospensione delle lezioni non venga considerato periodo di malattia, il docente potrà inviare un fax o una email (PEC) dove verrà specificata la sua volontà di riprendere il servizio.

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