In merito alla questione congedo maternità, l’Inps ha provveduto ha pubblicare la circolare N. 148 del 12 dicembre scorso all’interno della quale vengono indicate le istruzioni per la fruizione dei cinque mesi di astensione obbligatoria esclusivamente dopo il parto.
La Legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali ovvero i 2+3 e l’1+4, la possibilità di astenersi dal proprio servizio esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi.
Congedo maternità dopo il parto, la nuova circolare Inps
Come usufruire di tale congedo maternità post parto? Il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale (o con esso convenzionato) dovrà attestare che tale soluzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza: le certificazioni mediche dovranno, pertanto, dichiarare l’assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora quest’ultimo dovesse avvenire in una data postuma a quella presunta.
Maternità, dal 1° gennaio si possono avere 5 mesi di congedo dopo il parto
Nel caso in cui il parto dovesse avvenire anticipatamente e, nella fattispecie, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, essendo il congedo di maternità già fruito totalmente dopo il parto, verranno applicate le disposizioni contenute nell’articolo 16 del D.Lgs. N. 151/2001 (cfr. la circolare N. 69 del 28 aprile 2016), comma 1, lettera d: tali disposizioni, più favorevoli per lavoratrice, ricomprendono anche i giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum.
Qui di seguito potrete consultare il testo della nuova circolare Inps