Graduatorie III fascia personale ATA: in quali casi è prevista l’esclusione dalle graduatorie? Il D.M. 640/2017, all’articolo 8, elenca tutte le motivazioni che possono portare ad un provvedimento simile. Le riportiamo di seguito.
Cancellazione graduatorie ATA III fascia: quando?
La cancellazione dalle graduatorie ATA di III fascia avviene quando la domanda è considerata nulla. L’articolo 8 riporta i seguenti casi:
- domande prive della sottoscrizione dell’ aspirante o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 – comma 1 (30/10/2017);
- domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell’aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono;
- aspiranti che abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;
- aspiranti che abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento;
- aspiranti che risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui agli art. 2 e 3;
- aspiranti che abbiano effettuato auto-dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
Altri dettagli
Dal comma 3 in poi si evincono altri dettagli sull’esclusione dalle graduatorie ATA di III fascia:
8.3 La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l’esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l’inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l’aspirante sia inserito.
8.4 Le auto-dichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445.
8.5 Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.
Verifica quando sarà il prossimo aggiornamento della III fascia.