Scuola, supplenze e docente titolare che rientra dopo il 30 aprile dopo assenza di oltre 150 giorni: cosa dice la normativa

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In merito alla casistica riguardante un titolare di cattedra che rientra in servizio dopo il 30 aprile, dopo un’assenza di almeno 150 giorni ridotta a 90 nel caso di classi terminali, occorre fare riferimento all’articolo 37 del CCNL 2007 che indica quanto segue:
‘Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali’.

Titolare che rientra dopo il 30 aprile dopo un’assenza di almeno 150 giorni

Secondo quanto indicato, quindi, il supplente del docente titolare viene mantenuto in servizio fino agli scrutini e alle valutazioni finali. Il titolare che rientra in servizio dopo il 30 aprile, invece, potrà svolgere nella sede di servizio supplenze o interventi didattici ed educativi integrativi oltre ad altri compiti connessi con il funzionamento della medesima scuola.
La suddetta disposizione comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.

Proroga del contratto del supplente

Va sottolineato come la suddetta normativa vada applicata anche in caso di mancato rientro del titolare che si sia comunque assentato per lo stesso periodo: il supplente in servizio, anche in questo caso, vedrà prorogato il proprio contratto sino agli scrutini, senza alcuna interruzione del contratto.
La normativa riguarda tutti i casi in cui l’assenza del titolare sia superiore ai 150 giorni e il titolare stesso rientri dopo il 30 aprile. Il fatto che il supplente sia stato in servizio per più di 150 giorni o meno, invece, non ha rilevanza.

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