Il Tribunale di Milano ha esaminato il ricorso presentato da un docente che è stato sanzionato per essersi assentato da scuola nonostante il Dirigente Scolastico gli avesse negato la fruizione di un giorno di permesso retribuito ‘per motivi personali o familiari’. Tale rifiuto era dovuto a ragioni di carattere organizzativo, in particolare la vicinanza del periodo natalizio.
La sentenza del Tribunale di Milano che richiama l’articolo 15 del CCNL del 29 novembre 2007
Permessi retribuiti sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico
Secondo quanto indicato dalla normativa, se un docente chiede di poter usufruire di 6 giorni non come ferie ma come permessi retribuiti per “motivi personali e familiari”, tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.
È importante sottolineare come si tratti di un diritto assoluto, non subordinato nemmeno alla verifica che sia possibile la sostituzione del personale assente e che, per tale sostituzione, non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’amministrazione.
Ne deriva che, nel caso in cui il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ha diritto (allo stesso titolo e con la stessa modalità) alla fruizione di altri sei giorni, naturalmente se documentati anche con certificazione ma comunque sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.