Assenza per malattia, reperibilità visita fiscale INPS 2020: cosa è cambiato
Assenza per malattia, reperibilità visita fiscale INPS 2020: cosa è cambiato

Quando il lavoratore entra in malattia, può scattare la visita fiscale INPS all’interno dell’arco temporale previsto dalle fasce di reperibilità. L’assenza alla visita fiscale deve essere giustificata, quindi rientrar nelle casistiche previste. Quali sono? E cosa accade quando al controllo del medico fiscale, il lavoratore è assente ingiustificato?

Malattia, quando l’assenza è giustificata dall’Inps

Le visite fiscali INPS giustificano l’assenza nei seguenti casi:

  1. ricovero ospedaliero;
  2. periodi già accertati da precedente visita di controllo;
  3. assenza dovuta a giustificati motivi, quali:
  • forza maggiore;
  • situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
  • concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se è dimostrabile che queste non potevano essere effettuate in orari diversi da quelli corrispondenti alle fasce di reperibilità;
  • ogni serio e fondato motivo che rende plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio (Cass. Sent. n. 10661/2016).

Visita fiscale, assenza ingiustificata e sanzioni

In tutti gli altri casi, l’assenza alla visita fiscale INPS per malattia è da considerarsi ingiustificata. Quali sono le conseguenze e le sanzioni previste?

  1. assenza alla prima visita: perdita del trattamento economico per i primi 10 gg di malattia;
  2. assenza alla seconda visita: alla precedente sanzione si aggiunge la riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo;
  3. assenza alla terza visita: l’indennità Inps viene interrotta fino al termine del periodo di malattia (c’è il mancato riconoscimento della malattia).

Il lavoratore trovato assente ingiustificato alla visita fiscale è inadempiente verso l’INPS e verso il datore di lavoro,e in casi gravi rischia il licenziamento. Se previsto dal contratto collettivo, il lavoratore che non ha comunicato l’assenza, può essere sanzionato disciplinarmente anche se l’assenza è dovuta ad un giustificato motivo (Cass. 10 febbraio 2000 n. 1481).