Scuola, ferie docenti supplenti: calcolo dei giorni spettanti, la normativa

Come si calcolano i giorni di ferie per i docenti supplenti a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto? Vediamo innanzitutto cosa dice l’articolo 19, comma 2, del CCNL scuola:
‘Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.’

Calcolo dei giorni di ferie per i docenti supplenti

Per calcolare, dunque, i giorni di ferie occorre moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30 e dividere per 360: in pratica, al docente spettano 2,5 giorni per ogni mese di servizio, considerando come la durata del mese di 30 giorni.
Facendo un esempio, se un docente ha svolto 83 giorni di supplenza in un anno scolastico, il calcolo andrà fatto in questo modo: 83×30/360 ovvero 6,91. I giorni spettanti di ferie saranno 7, in quanto per una cifra decimale superiore allo 0,5 si arrotonda per eccesso all’intero superiore.

Giorni di ferie, in quali periodi dell’anno scolastico?

Per quanto riguarda, invece, i periodi dell’anno scolastico in cui è possibile fruire dei giorni di ferie, occorre ricordare quanto indicato dal comma 54 dell’articolo 1 della legge N. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di bilancio 2013): i periodi di fruizione delle ferie sono stati uniformati per tutti i docenti. È stato disposto quanto segue:  ‘Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.’
Per tutti i docenti è possibile fruire delle ferie maturate:

  • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  • Vacanze natalizie e pasquali;
  • Eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento;
  • Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31 agosto) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).

Durante il periodo normale di svolgimento delle lezioni sarà possibile fruire di 6 giorni di ferie che, però, non devono determinare oneri per l’Amministrazione.