La Corte di Cassazione si è pronunciata favorevolmente (sentenza N. 33409 del 17-12-2019) in merito ad un ricorso presentato da una docente, ricorso inerente alla rideterminazione dell’anzianità per ricostruzione della carriera in seguito a passaggio di ruolo.
Passaggio di ruolo, nuova sentenza della Cassazione
A tal proposito, richiamando quanto enunciato dalla Cassazione nella sentenza N. 2037/2013, si è ritenuto che la Legge N. 312/1980 (articolo 57) abbia generalizzato per il personale scolastico la possibilità di passaggio da un ruolo ad un altro, consentendo la mobilità orizzontale e verticale, prevedendo oltremodo il passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore anche al personale delle scuole materne.
Il Miur aveva presentato ricorso
Il Ministero dell’istruzione aveva proposto ricorso, invocando la necessità di rimeditazione dei principi espressi dalla Cassazione in materia: nel ricorso, l’Amministrazione centrale sosteneva che tale diritto nei casi in cui vi sia stato un “salto” dalla scuola materna a quello della scuola secondaria può essere riconosciuto solo pro quota ai sensi del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, art. 485.
La sentenza
La Cassazione, invece, ha giudicato come infondato il ricorso del Miur, secondo il principio contenuto nella sentenza N. 9144/2016: in caso di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto del D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77, 83 e della Legge n. 312 del 1980, art. 57, all’insegnante che effettua il passaggio di ruolo dalla scuola materna alla secondaria deve essere riconosciuta l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna in misura integrale.