Scuola, congedo per malattia del figlio, docenti e personale Ata: normativa e retribuzione
Scuola, congedo per malattia del figlio, docenti e personale Ata: normativa e retribuzione

Il congedo per malattia del bambino spetta a tutto il personale in servizio (sia il personale docente che quello ATA): spetta al lavoratore a tempo determinato (anche per supplenza breve) che indeterminato, con uguali diritti.
Superfluo aggiungere che per il personale assunto a tempo determinato i diritti sono limitati alla durata della nomina. Il congedo spetta anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto.

Congedo per malattia del bambino, i periodi a disposizione per i genitori

In merito al periodo a disposizione per entrambi i genitori, la normativa è contenuta nell’articolo 47 del D.Lgs. N. 151/2001 (comma 1 e 2) dove viene stabilito che, entrambi i genitori, in modo alternato, hanno diritto alla fruizione di congedi in seguito alla malattia di ciascun figlio di età non superiore agli 8 anni, secondo la seguente ripartizione:

  • fino ai tre anni di età del bambino il congedo per la malattia del figlio può essere fruito senza alcun limite
  • fra i tre e gli otto anni, invece, spettano solo cinque giorni lavorativi di congedo all’anno per ciascun genitore non retribuito, da fruire sempre alternativamente. La normativa, a questo proposito, specifica che i 5 giorni di assenza riguardano esclusivamente giorni lavorativi: pertanto, non vanno conteggiati gli eventuali giorni non lavorativi o festivi inclusi nel periodo di fruizione del congedo.

Congedo per malattia del bambino, è un diritto

È importante sottolineare che il Dirigente Scolastico non potrebbe negare o interrompere la fruizione del congedo anche in presenza di esigenze di servizio: il Dirigente è tenuto solamente a verificare la sussistenza dei presupposti di legge e a prendere atto del diritto spettante al dipendente di potersi assentare. Ne deriva che tali assenze non devono essere autorizzate dal Dirigente secondo la sua discrezione.
Il congedo non può essere fruito da madre e padre contemporaneamente: il suddetto comma 1 dell’articolo 47, infatti, prevede l’alternatività dei genitori.

Retribuzione

Per quanto riguarda la retribuzione, i primi 30 giorni sono interamente retribuiti per ciascun anno del figlio fino al compimento del 3° anno di età (compreso il giorno del 3° compleanno), se fruiti successivamente al congedo di maternità/paternità.
Il congedo può essere quindi fruito già durante il primo anno di vita del bambino e come già detto non ci sono limiti di durata per la fruizione dei congedi per malattia del figlio di età non superiore ai 3 anni.
Inoltre, secondo l’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. N. 151/2001 ‘sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione’.
Infatti, all’articolo 12 comma 5 del CCNL/2007 si legge che ‘sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni’.
Inoltre, secondo il comma 5 del suddetto articolo 47 del D.Lgs. N. 151/2001, non vengono applicate le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore: pertanto quest’ultimo non è soggetto a controlli fiscali né ha l’obbligo di rispettare le fasce orarie di controllo in merito ai congedi per malattia del figlio.