Le categorie di docenti che potranno conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione si possono distinguere in 3 gruppi.
Il primo gruppo, i docenti vincitori del concorso straordinario
Il primo gruppo è quello relativo ai docenti vincitori, coloro che rientrano nei primi 24mila posti: tra questi i docenti immediatamente immessi in ruolo perché rientranti nel limite dei posti annualmente autorizzati, conseguiranno l’abilitazione all’atto della conferma in ruolo; in secondo luogo, i docenti che non verranno immediatamente immessi in ruolo in quanto non rientrano per l’anno scolastico di riferimento nel limite dei posti annualmente autorizzati, potranno comunque abilitarsi anche prima della immissione in ruolo a condizione che conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici (nel caso in cui non ne siano già in possesso) e superino una prova orale le cui modalità ed i contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.
Il secondo gruppo, docenti non vincitori del concorso straordinario
Il secondo gruppo è quello dei docenti non vincitori, ovvero coloro che pur superando la prova scritta del concorso straordinario non rientreranno tra i primi 24mila. Questi docenti verranno inseriti in un elenco non graduato insieme ai docenti appartenenti al terzo gruppo di cui parleremo più avanti.
Si tratta di docenti che non partecipano alle immissioni in ruolo ma che comunque potranno conseguire l’abilitazione (nel caso non ne siano già in possesso) a condizione che abbiano in essere un contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione e che conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici (nel caso in cui ne siano già in possesso) e che superino una prova orale le cui modalità ed i contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.
Il terzo gruppo, docenti non aventi i requisiti per partecipare al concorso straordinario
Il terzo gruppo è rappresentato dai docenti non in possesso dei requisiti per partecipare al concorso straordinario. Questi potranno comunque ottenere l’abilitazione a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
- titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta. Non è necessario essere in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici;
- almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutivi, svolto tra il 2008/09 e 2019/20 presso le scuole paritarie o presso i CFP (nell’ambito dei percorsi di qualifica degli IFP funzionali all’assolvimento dell’obbligo), purché almeno un anno di servizio sia specifico per la classe di concorso richiesta.
In questi casi il servizio può essere stato svolto anche in maniera cumulativa ovvero i 3 anni si raggiungono sommando servizio nella statale e nelle paritarie e CFP.
Una nota di rilievo è costituita dal fatto che i docenti di ruolo delle scuole statali in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta, con almeno 3 anni di servizio (a tempo determinato e/o indeterminato), anche non consecutivo, svolto tra il 2008/09 e 2019/20, possono partecipare alla procedura di abilitazione anche senza essere in possesso del requisito dell’anno di servizio specifico per la classe di concorso richiesta.
La procedura
La procedura per i docenti appartenenti al terzo gruppo prevede una prova scritta (distinta da quella del concorso straordinario), utile ai soli fini abilitanti, e da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di 5 concorso e sulle metodologie didattiche. La prova si ritiene superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente. Nel caso in cui il docente superi la prova scritta, questi viene inserito in un elenco non graduato (insieme ai docenti che non rientrano nei primi 24000 della procedura straordinaria di cui abbiamo parlato sopra). Il docente potrà conseguire l’abilitazione a condizione che abbia in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, che consegua i 24 CFU, qualora non ne sia già in possesso e che superi una prova orale le cui modalità ed i contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.