Nonostante il ministro dell’istruzione neghi il valore abilitante dei 24 CFU, ribadendo che con tali crediti sia possibile iscriversi solamente in terza fascia, a pensarla diversamente sono diversi magistrati italiani, i quali hanno accolto il ricorso di numerosi docenti che, in tal modo, sono riusciti a realizzare il loro sogno, passando in seconda fascia ed avere, di conseguenza, più probabilità a livello lavorativo. Vi proponiamo questo interessante comunicato da parte degli avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito riguardante una nuova vittoria di un ricorrente presso il tribunale di Busto Arsizio.

Laurea + 24 CFU: per la legge hanno valore abilitante

I 24 crediti formativi universitari in discipline pedagogiche e metodologie didattiche rappresentano
il requisito di accesso ai nuovi concorsi, reclutamento “previsto per docenti abilitati” in base all’art.
1 comma 110 legge 107/2015.

Ebbene, molti insegnanti precari si sono posti il seguente interrogativo: se il possesso dei 24 CFU,
unito al titolo accademico (laurea o diploma equipollente) consente l’accesso ai concorsi
“previsti per gli abilitati”, come possono, laurea o diploma più 24 C.F.U., non considerarsi
abilitanti?

Nonostante la logicità del quesito, il Ministero dell’Istruzione considera la laurea ed i 24 CFU non
abilitanti, autorizzando l’inserimento, per le supplenze, nella sola III fascia delle graduatorie di
istituto.

A questo punto, la parola – in merito al riconoscimento del valore abilitante all’insegnamento di
titolo accademico congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari- è passata alle
Magistrature civili: la prima pronuncia giudiziaria, ottenuta dai legali Aldo Esposito e Ciro
Santonicola nel 2020 e firmata dal Giudice del lavoro Francesca La Russa, proviene dal Tribunale
di Busto Arsizio.

Il ricorrente, in possesso del Diploma AFAM di Clarinetto e dei 24 CFU/CFA, aveva domandato
che la normativa ministeriale fosse letta conformemente alla Costituzione (artt. 3 e 97), anche alla
luce del diritto comunitario, impugnandola laddove escludeva, dal novero dei docenti abilitati, i
laureati/Diplomati con 24 CFU/CFA, impedendo l’inserimento nella II Fascia delle Graduatorie
d’Istituto.

Per il Giudicante “i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche, insieme al diploma di
laurea valido per l’accesso alle classi di concorso indicate nel D.P.R. n. 19/2016, come modificato
dal DM 250/2017…. costituiscono requisito d’accesso al concorso ordinario e, sostituendo le
pregresse abilitazioni (SSIS, PAS e TFA), possono costituire titolo d’accesso alla II Fascia delle

Graduatorie d’istituto”. Ed ancora: “La rilevata illegittimità (del DM 374/2017) si coglie anche
sotto il profilo del contrasto con la normativa euro unitaria, che non prevede nessun titolo
abilitativo per l’insegnamento”.

Seguono le conclusioni: “P.Q.M. Accerta il diritto del ricorrente ad essere inserito nella II Fascia
delle Graduatorie d’Istituto, quale docente abilitato all’insegnamento per effetto del Diploma di
laurea e dei 24 CFU e Ordina, al Ministero resistente, di consentire al ricorrente di partecipare
alla Fase transitoria del concorso riservato agli abilitati…”.

Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile inoltrare WhatsApp scritto al 3661828489.