Scuola, abilitazione Romania ultime notizie: nuova sentenza del Consiglio di Stato

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La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, tramite l’Ordinanza N. 92/2020, ha sospeso la sentenza breve di rigetto emanata dal Tar del Lazio (Sezione III Bis, sentenza N. 11774/2019) per quasi 500 abilitati all’insegnamento in Romania. L’appello, patrocinato dall’Avvocato Maurizio Danza del Foro di Roma, era stato presentato per la riforma della sentenza del Tar del Lazio ad oggetto l’Annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’avviso MIUR n. 5636/2019 del 2 aprile 2019; del rigetto delle istanze dei ricorrenti finalizzate al riconoscimento della abilitazione conseguita in Romania nella parte in cui il MIUR assumeva che i titoli denominati ‘…Nivel I e Nivel II’ conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfacevano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche;

Abilitazioni in Romania, la sentenza del Consiglio di Stato

La difesa, inoltre, attraverso il medesimo ricorso, aveva oltremodo impugnato i decreti individuali di rigetto comunicati ai ricorrenti tramite email, diretta conseguenza dell’avviso N. 5636 del 2 aprile 2019 nella parte in cui lo richiamano espressamente e i decreti di depennamento e di avvio del procedimento di esclusione dei ricorrenti dalle procedure concorsuali riservate di cui al D.D.G. n.85/2018, disposti dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dell’avviso n 5636 del 2 aprile 2019.

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, tramite l’ordinanza N. 92 del 17 gennaio scorso, ha accolto il ricorso sospendendo la sentenza del Tar del Lazio, ‘ravvisando in concreto la sussistenza di apprezzabili esigenze cautelari volte all’accoglimento della istanza di sospensione a tutela dei ricorrenti.’

Le motivazioni

Nella sentenza si leggono i motivi dell’accoglimento: ‘considerato che, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare ed in coerenza ai precedenti da ultimo resi dalla sezione (cfr. in specie ord.za n. 6423 del 2019), sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare; che, secondo quanto già evidenziato dalla sezione in tali precedenti, alla luce della documentazione in atti, gli istanti sembrerebbero – ad una prima deliberazione e nelle more del necessario approfondimento di merito – avere conseguito le certificazioni delle competenze per l’esercizio della professione di insegnante abilitato all’insegnamento in Romania (in particolare il diploma conseguito in Romania che consente di insegnare previo possesso di un titolo di laurea che può essere, naturalmente, secondo i principi del diritto comunitario, conseguito anche in altri Paesi UE), ha infine stabilito che le spese dei due gradi del giudizio cautelare vanno compensate.’

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