L‘aspettativa per motivi di famiglia o personali è regolata dall’articolo 18 comma 1 del CCNL 2007 e viene erogata, dietro presentazione di una domanda, dal dirigente scolastico al personale docente e Ata con contratto a tempo indeterminato, ai docenti di religione cattolica (art. 3 comma 6 e 7 del D.P.R n. 399/1988), al personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (supplenza fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). È quindi escluso il personale assunto a supplenza ‘breve’.
Domanda di aspettativa per motivi di famiglia, personali, di studio e di lavoro
La domanda deve essere presentata in carta libera al dirigente scolastico in tempi utili e può essere richiesta dal dipendente per realizzare anche una diversa esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova, secondo quanto contenuto nell’articolo 18 comma 3 del sopraccitato CCNL.
Il docente, o lavoratore Ata, assunto con contratto a tempo indeterminato, deve presentare domanda per iscritto al dirigente scolastico all’interno della quale deve essere indicato il motivo per cui viene chiesta l’aspettativa e la data di decorrenza dalla quale si intende fruire della stessa.
All’interno della domanda, il lavoratore dovrà indicare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa: se l’esperienza lavorativa è presso un ente pubblico, basterà un’autocertificazione a supporto della richiesta; se l’esperienza lavorativa è presso un soggetto privato, il dipendente dovrà fornire una certificazione che attesti la nuova esperienza lavorativa.
In questo caso, la richiesta non è subordinata al superamento dell’anno di prova, alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”.
Durante il periodo di aspettativa per altra esperienza lavorativa non si ha diritto alla retribuzione. I lavoratori con un contratto part time hanno diritto all’aspettativa per lo stesso periodo e le modalità di richiesta sono invariate.
Il periodo di aspettativa per altra esperienza lavorativa può essere fruita per un intero anno scolastico, ovvero dal 1° settembre (o dalla data della richiesta) al 31/08.
L’aspettativa per altra esperienza lavorativa può essere interrotta qualora venga meno il presupposto per cui si è presentata la domanda: il dipendente, in tal caso, dovrà richiedere al dirigente scolastico la sospensione dell’aspettativa specificando la ragione di tale sospensione.