Concorso infanzia e primaria, bozza bando: ecco le modalità di presentazione della domanda

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La bozza del bando di concorso della scuola dell’infanzia e primaria è stata inoltrata dal Ministero dell’Istruzione al CSPI: pubblichiamo qui di seguito l’articolo 4 del bando di concorso dove vengono indicate le modalità per la presentazione della domanda. Naturalmente, mancano ancora le tempistiche riguardanti l’inoltro delle domande: le scadenze verranno indicate solamente all’atto della pubblicazione del bando.

Concorso infanzia e primaria, bozza del bando: modalità di invio delle domande

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione, ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’articolo 3 del presente bando. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare.

2. La presentazione della domanda attraverso l’applicativo informatico POLIS costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura concorsuale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione.

3. Per la presentazione delle domande è previsto un termine di trenta giorni. Pertanto, i candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso tramite POLIS a partire dalle ore 09.00 del XX XXXX, fino alle ore 23.59 del XX XXXX

4. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell’Autorità Consolare Italiana. Quest’ultima verifica l’identità del candidato e comunica le risultanze all’USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l’acquisizione telematica della domanda.

5. Per la partecipazione alla procedura è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonché dell’articolo 11, comma 6 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e ricerca 9 aprile 2019 n. 327, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale: “regione – ordine di s cuola / tipologia di posto – nome e cognome – codice fiscale del candidato” e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il servizio POLIS-Istanze on line.

6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso; g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego; h) il possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema POLIS, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati; l) se, nel caso in cui sia persona con disabilità, abb ia l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito durante la prova, indicando in caso l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni renderà apposita dichiarazione che non è tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva; m)la procedura concorsuale per la quale o per le quali, avendone i titoli, intende partecipare nella regione prescelta; n) il titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione per il sostegno posseduto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, conseguito entro il termine di presentazione della domanda con l’esatta indicazione dell’istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva; ove l’aspirante sia iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019, potrà dichiararlo ai fini della partecipazione con riserva alla procedura.

La predetta riserva è sciolta purché il candidato consegua il relativo titolo entro il 15 luglio 2020; o) i titoli valutabili di cui alla – Tabella A – allegata al Decreto del Ministro XXX e l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta; p) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; q) il possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto dal comma 5 del presente articolo per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.

8. L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

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