Retribuzione Professionale Docenti o Compenso Individuale Accessorio (ATA): anche i supplenti temporanei ne hanno diritto!!

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I supplenti temporanei hanno diritto a ricevere la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) o il Compenso Individuale Accessorio (CIA) nel caso del personale ATA. A sancirlo in primis la Corte di Cassazione, seguita poi da numerosi altri Tribunali.

Retribuzione Professionale Docenti o Compenso Individuale Accessorio (ATA): ne hanno diritto anche i supplenti temporanei

La Retribuzione Professionale Docenti, da un lato, e il Compenso Individuale Accessorio, dall’altro, costituiscono una retribuzione accessoria che spetta ai docenti o al personale ATA di ruolo o con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto), non versata invece a coloro che hanno una supplenza temporanea. Si tratta di un importo che varia in funzione dello scatto stipendiale di appartenenza ed è pari a circa € 160,00 mensili per i docenti € 60,00 mensili per gli ATA.

Il Ministero, ancora una volta, agisce a danno dei precari della scuola, offrendo loro un trattamento sfavorevole rispetto ai docenti o personale ATA di ruolo o con incarico annuale. Tale comportamento è stato dichiarato illegittimo anche dalla Corte di Cassazione, la quale, con l’Ordinanza n. 20015 dello scorso 27 luglio 2018, ha stabilito che anche i precari che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie hanno diritto a tale compenso. Infatti, riprendendo la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, la Corte ha dichiarato: “Si deve ritenere che le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999 … una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.

Sulla base di tale ordinanza, si sono susseguite numerose sentenze che hanno ribadito che la RPD rientra nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato così come a quelli a tempo indeterminato.

“Di fronte al comportamento illegittimo del Miur che, ancora una volta, agisce in violazione di una Direttiva Comunitaria e discrimina il personale precario, MSA propone un’azione gratuita al Giudice del Lavoro al fine di ottenere il pagamento di questa retribuzione, oltre ai compensi accessori” commenta il Prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione MSA (comparto scuola).

Per ricevere le istruzioni su come aderire al ricorso o per avere ulteriori informazioni, è possibile contattare MSA al numero 392-6225285 (esclusivamente a mezzo WhatsApp).

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